Se hai il brevetto hai il coltello dalla parte del manico
9 maggio 2017
Il brevetto conferisce il diritto di vietare a terzi qualsiasi uso
commerciale dell’invenzione protetta dal brevetto stesso, intendendo con
uso commerciale per esempio la commercializzazione, intesa come vendita o
offerta in vendita, o la produzione ai fini della commercializzazione
stessa.
Per poter sfruttare a pieno tali diritti, il titolare del brevetto deve
disporre delle risorse economiche e/o materiali per riuscire autonomamente
a commercializzare l’invenzione, in modo da creare e simultaneamente
soddisfare la relativa domanda di mercato.
Può essere che l’invenzione oggetto del brevetto sia stata ideata nel
contesto di una azienda già predisposta per commercializzare l’invenzione,
ma può anche verificarsi, altrettanto frequentemente, che l’invenzione sia
stata ideata da un inventore che, anche se titolare del brevetto, non
dispone di risorse economiche e/o materiali adeguate per riuscire
autonomamente a commercializzare l’invenzione.
Nondimeno, anche in quest’ultimo caso, l’inventore, e qui supposto titolare
del brevetto, può riuscire a trarre utilità economiche dal brevetto stesso.
Ciò può avvenire mediante la concessione in licenza del brevetto, ad un
altro soggetto, come può essere una azienda del settore della tecnica
inerente all’invenzione, che dispone di tali risorse per attuare la
commercializzazione dell’invenzione che è oggetto del brevetto.
In tal senso, possiamo prendere in considerazione una eventuale trattativa
finalizzata alla concessione di una licenza su un brevetto, che può essere
anche ancora allo stato di domanda. La trattativa si svolge fra un
inventore singolo che è “titolare” della domanda di brevetto, intesa a
proteggere una sua invenzione, e una azienda operante nel settore della
tecnica pertinente all’invenzione.
Supponiamo che l’inventore singolo disponga di risorse economiche e/o
materiali più limitate dell’azienda, per cui si potrebbe ritenere in una
posizione negoziale di partenza più svantaggiosa.
In realtà, più tale trattativa avviene vicino alla data di deposito della
domanda di brevetto, migliore è la posizione negoziale dell’inventore nei
confronti dell’azienda.
Innanzitutto, è da considerare che il solo deposito di una prima domanda di
brevetto in un paese conferisce al depositante di tale prima domanda un
diritto di priorità. Tale diritto di priorità consiste nel poter depositare
una o più domande di brevetto “estere”, facendo in modo che le stesse siano
considerate, nei rispettivi uffici competenti, depositate nello stesso
momento della prima, anche se, effettivamente e concretamente, così non
avviene. Il diritto di priorità, che vale per dodici mesi a partire dalla
data di deposito della prima domanda, consente di poter divulgare
l’invenzione fra il deposito della prima domanda e quello di una qualsiasi
delle successive domande estere, senza che la divulgazione intermedia possa
inficiare la valutazione di novità e/o originalità del contenuto delle
domande estere.
Un eventuale accordo contrattuale fra l’inventore e l’azienda potrebbe
stabilire la concessione della licenza e l’impegno da parte dell’azienda di
contribuire almeno in parte ai costi per il deposito di eventuali domande
di brevetto estere dirette a proteggere la stessa invenzione, in cambio di
diritti di opzione per l’acquisto di licenze sulle stesse domande di
brevetto estere.
Da ciò deriva che, nell’intervallo di tempo dalla data di deposito della
prima domanda di brevetto a dodici mesi dalla stessa data, l’azienda può
risultare maggiormente interessata, a parità di altre condizioni,
all’acquisto della licenza, in quanto in tale intervallo di tempo è ancora
possibile, per l’azienda, “controllare” lo sfruttamento del diritto di
priorità da parte dell’inventore, il che potrebbe portare l’azienda ad
ottenere licenze anche su brevetti esteri.
In questo caso, per l’azienda, il vantaggio economico derivante
dall’accordo che stabilisce l’acquisto della licenza sulla domanda di
brevetto dell’inventore, se l’accordo avviene sufficientemente in tempo nei
dodici mesi dalla data di deposito della domanda di brevetto, incorpora,
oltre ai diritti di sfruttamento della domanda di brevetto, anche la
possibilità di ottenere diritti di sfruttamento su eventuali future domande
di brevetto estere.
Se l’accordo avviene dopo i dodici mesi, il vantaggio economico rimane
“confinato” ai soli diritti di sfruttamento della prima domanda di
brevetto.
Inoltre, più tale trattativa avviene vicino alla data di deposito, più è
meno probabile, dal punto di vista dell’azienda in trattativa con
l’inventore, che l’inventore abbia già proposto la vendita della domanda di
brevetto o la sua concessione in licenza ad una altra azienda concorrente.
L’azienda in trattativa, al di là dell’esclusiva che potrà derivarle a
seguito della licenza, è certamente interessata a fare in modo che il
contenuto della domanda di brevetto sia comunque divulgato il più tardi
possibile ad una azienda concorrente.
Si può concludere che, anche un inventore che abbia messo a punto e/o
progettato una nuova soluzione tecnica in un contesto non aziendale, per
esempio come appassionato del settore della tecnica in cui rientra
l’invenzione, possa comunque trarre le utilità economiche che possono
sorgere da un titolo brevettuale atto a proteggerla, nonostante le sue
disponibilità materiali e/o economiche siano più limitate rispetto alle
grandi aziende del settore.
Autore:
Falzoni Davide Aldo
Articolo pubblicato in
Bugnion News
n.21 (Marzo 2017)
Per gentile concessione:
www.bugnion.it
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