Diritto d’autore e tutelabilità delle opere di ingegno
4 luglio 2017
La legge n. 633 del 1941 non attribuisce alcuna rilevanza penale ad
ogni lesione del diritto d‘autore ma soltanto alla lesione dei diritti relativi alle opere indicate
nell’art. 1, ovvero alle opere dell’ingegno di carattere creativo, appartenenti alla letteratura, alla musica
, alle arti figurative, all’architettura, alla cinematografia, qualunque ne sia il modo e la forma di espressione, ai programmi per
elaboratore, alle banche dati che costituiscono una creazione intellettuale dell’autore.
Trib. Genova Sez. I, 07/02/2014.
Il diritto d’autore protegge le opere dell’ingegno che posseggano carattere creativo. In particolare, sono comprese nella
protezione del diritto d’autore:
-
le opere letterarie, drammatiche, scientifiche,
didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
-
le opere e le composizioni musicali, con o senza
parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera
originale;
-
le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia
fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
-
le
opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della
incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
-
i disegni e le opere dell’architettura;
-
le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora; in
merito a tale tipologia di opere interessanti sono, ad esempio, i casi
sempre più frequenti del remake e del sequel. Attualmente, se si vogliono avere anche tali
diritti è consigliabile indicarli nel contratto tra quelli oggetto di
trasferimento;
-
le opere fotografiche e quelle espresse con
procedimento analogo a quello della fotografia (ad esempio le
fotografie realizzate con tecnologia digitale);
-
i programmi per elaboratore (il cosiddetto software), in qualsiasi forma espressi, purché
originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore.
Restano esclusi dalla tutela accordata dal diritto d’autore le idee e i
principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma,
compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma
comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del
programma stesso;
-
le banche dati, che per la scelta o la disposizione
del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore,
intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti
sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente
accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle
banche di dati non si estende al loro contenuto;
-
le opere del disegno industriale (in cui ricade il
fenomeno del cosiddetto industrial design), che
presentino carattere creativo e valore artistico.
Accanto alle opere originarie, il diritto d’autore
protegge altresì le loro elaborazioni di carattere creativo quali: a)
le traduzioni
in altra lingua; b) le trasformazioni da una in altra forma letteraria od
artistica; c) le modificazioni ed aggiunte che costituiscano un rifacimento
sostanziale dell’opera originaria; d) gli adattamenti; e) le riduzioni; f)
i compendi; g) le variazioni non costituenti opera originale.
Per gentile concessione Studio legale Dandi-Media
www.dandi.media Avv. Claudia
Roggero e Valentina Mayer
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Ad integrazione di quanto sopra segnaliamo quanto indicato in una nota
della SIAE sullo accordo interministeriale Italia-Francia del 2/5/17 in
tema di territorialità dei diritti d’autore:
“La dichiarazione congiunta sul diritto d’autore firmata ieri dal Ministro
dei Beni delle attività Culturali e del Turismo, Dario Franceschini, e dal
Ministro della Cultura e della Comunicazione della Repubblica francese,
Audrey Azoulay, rappresenta un passo importantissimo a conferma che
l'industria della cultura e della creatività è strategica per il nostro
Paese, ribadendo il principio della territorialità del diritto d'autore
come fattore imprescindibile per la diffusione e la tutela di tutti i
repertori autoriali - commenta Filippo Sugar, Presidente di SIAE (...) SIAE e
le Associazioni di tutti i settori di Italia Creativa hanno chiesto al
Governo attenzione e particolare sostegno nella difesa dell’intera filiera
dalle concrete minacce allo sviluppo e nella protezione dei diritti degli
autori dei contenuti creativi e culturali in Europa nella proposta di
‘Direttiva Copyright’. L’accordo siglato dal MIBACT con il Ministro della
Cultura francese è un passo fondamentale per una sfida che, a livello
europeo, rappresenta 7 milioni di lavoratori, che operano nelle industrie
creative e culturali e che necessitano di particolare attenzione e tutela”.
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