Proposte nuove norme su marchi, brevetti e lotta alla contraffazione
19 dicembre 2018
Il 20 novembre 2018 il Consiglio dei ministri ha approvato sei decreti
legislativi di adeguamento dell’ordinamento interno alla normativa europea
ed uno, in particolare, attua la direttiva 2015/2436 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri in materia di marchi d’impresa.
Come segnalato dal Comunicato Stampa della Presidenza, la citata direttiva
prevede che, nel corso dei prossimi sette anni, gli ordinamenti nazionali
introducano nuove procedure amministrative
al fine di superare le disparità esistenti tra i titolari di marchi di
certi Paesi rispetto a quelli di altri,
sia ampliando le fattispecie già esistenti in tema di diritti derivanti dal
marchio, sia estendendo l’ambito di applicazione della tutela a nuovi tipi
di marchio (es. olfattivi),
superando il dato della mera riproducibilità grafica; in alcuni casi,
come quello nazionale, dovrà introdursi ex novo una procedura
amministrativa, alternativa alla via giudiziaria, per la decadenza o la
dichiarazione di nullità dei marchi.
Tra i principali profili innovati della nuova normativa è importante
sottolineare i 6 punti segnalato nel Comunicato Stampa, ovvero:
1.l’abolizione del requisito della rappresentazione grafica,
con la possibilità di accettare nuovi tipi di marchi, depositati in formati
non previsti in precedenza dai sistemi nazionali (ad esempio
segni costituiti da una combinazione di immagini e suoni);
2
.l’estensione del divieto di forma ad altre caratteristiche, per
cui un marchio non potrà essere registrato o, se registrato,
può essere invalidato se il segno consiste esclusivamente di una forma,
o un’altra caratteristica, risultante dalla natura dei prodotti;
3
.l’impedimento assoluto alla registrazione dei marchi nel caso di
conflitto
con le denominazioni di origine ed indicazioni geografiche (DOP/IGP), indipendentemente dal settore
di appartenenza (vini, bevande spiritose, prodotti agricoli e
alimentari ecc.), nonché la previsione di particolari motivi di rifiuto
della registrazione a causa di conflitti con le menzioni tradizionali
protette relative ai vini (MTV) e alle specialità tradizionali garantite
(STG) tutelati dalla legislazione dell’Unione;
4
.una protezione rafforzata ai marchi che godono della reputazione in
uno Stato membro, con l’autorizzazione ai titolari di marchi di
rinomanza a prevenire usi che, senza giusta causa, traggono
indebitamente vantaggio o pregiudicano il loro carattere distintivo o
la loro reputazione;
5
.l’estensione della
possibilità di applicare, anche in caso di mero transito, la
procedura di sequestro alla frontiera delle merci contraffatte,
prima prevista solo in presenza di elementi indiziari del fatto che
le merci sospette sarebbero state commercializzate in Europa;
6.
l’introduzione del divieto di svolgere atti preparatori alla contraffazione.
Questa più ampia libertà di azione in tema di registrazione di marchi
consentirà, ad una pluralità di soggetti, di sostenere ilMade in Italy non solo con marchi collettivi ma, anche con marchi di certificazione, registrabili ovviamente da chi non
fornisca prodotti o servizi oggetto della certificazione stessa. Per un
dettaglio esplicativo delle applicazioni potenziali del marchio di
certificazione si veda il
seguente commento
dove si sottolinea che, con le nuove norme in via di approvazione, anche il
titolare di una licenza esclusiva può avviare egli stesso un’azione per
contraffazione, se il titolare del marchio – previa messa in mora - non la
avvii in tempi ragionevoli.
Inoltre non vi è bisogno di sottolineare quanto potrà essere benefica per i
nostri produttori del Made in Italy la possibilità di applicare la
procedura di sequestro alla frontiera delle merci contraffatte, anche in caso di mero transito. Brevetti. Infine,
in relazione al regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all’attuazione di una
cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela
brevettuale unitaria,
e alle disposizioni dell’Accordo su untribunale unificato dei brevetti, un nuovo decreto, esaminato anch’esso al CdM del 20/11,
modifica alcuni articoli del Codice della proprietà industriale
relativi alla protezione brevettuale, con particolare riferimento
all’introduzione di una tutela brevettuale unitaria (brevetto europeo
con cosiddetto “effetto unitario”) negli Stati membri che partecipano
alla cooperazione rafforzata.
Come segnalato dal Comunicato stampa con tale decreto, “
oltre a prevedere norme sostanziali sul brevetto europeo, si istituisce una
giurisdizione comune per tutti i Paesi partecipanti, con competenza
esclusiva sulle azioni di violazione, contraffazione, revoca, accertamento
di nullità o non violazione dei brevetti europei, con o senza effetto
unitario, nonché alle misure provvisorie e cautelari correlate, le domande
riconvenzionali, le azioni di risarcimento danni anche in relazione ai
certificati protettivi complementari rilasciati sulla base di un brevetto
europeo”. Un bel passo avanti, una volta che i decreti proposti
avranno forza di legge.
|