Autorità doganali contro i falsi dell’e-commerce
2 febbraio 2014
Un nuovo regolamento
Il primo gennaio scorso è entrato in vigore il
nuovo Regolamento UE n 608/2013 che amplia e migliora l’intervento di
intercettazione di merci sospette in dogana. Trattasi di norme inerenti
specificatamente la tutela dei diritti di proprietà intellettuale che può essere
esercitata dalle dogane nazionali e che si applica, tra l’altro, a: marchi,
brevetti, disegni, modelli, diritti d’autore, indicazioni di origine, topografie
di prodotti, semiconduttori, ecc.
Non si applica, però,
alle merci prive di carattere commerciale
contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, né a quelle la cui
fabbricazione è effettuata da una persona debitamente autorizzata da un titolare
del diritto a produrre un certo quantitativo di merci, ma che sono prodotte in
quantità superiore a quella convenuta tra
tale persona e il titolare del diritto.
Trattasi pertanto, come può facilmente
intendersi, di moltissime merci commercializzate on-line e rappresentate dalle
migliaia di spedizioni di modesto importo e di medio-piccolo volume. In base al
Regolamento deve ritenersi “piccola spedizione”
quella postale – o a mezzo corriere - di peso fino a a 2 chilogrammi e
contenente al massimo di 3 prodotti.
E’ importante richiamare alcune definizioni preliminari del Regolamento,
prima di prendere in esame quelle sospettabili di
violazione di un diritto di proprietà intellettuale.
Le merci contraffatte vengono infatti
indicate come:
a)
le merci oggetto
di un atto che viola un marchio nello Stato membro in cui si trovano e cui
sia stato apposto senza autorizzazione un segno che è identico a quello
validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che
non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio;
b)
le merci oggetto di un atto che viola
un’indicazione geografica nello Stato membro in cui si trovano e su cui sia
stato apposto un nome o un termine protetto rispetto a tale indicazione
geografica o che sono descritte da tale nome o termine;
c)
l’imballaggio,
l’etichetta, l’adesivo, il prospetto, il foglio informativo, il documento di
garanzia e ogni altro elemento analogo, anche presentati in modo distinto,
oggetto di un’azione che viola un marchio o un’indicazione geografica, che
contiene un simbolo, un nome o un termine che è identico ad un marchio
validamente registrato o a un’indicazione geografica protetta,
o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio o
indicazione geografica, e che può essere usato per gli stessi tipi di merci per
cui sono stati validamente registrati il marchio o l’indicazione geografica;
Mentre le merci
usurpative vengono descritte come:
le merci oggetto di un’azione che viola un diritto di autore o un diritto
connesso o un disegno o modello nello Stato membro in cui le merci sono state
trovate e che costituiscono o contengono
copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d’autore o del
diritto connesso o del disegno o modello, o di una persona da questi
autorizzata nel paese di produzione;
Precondizioni per l’ intervento delle
autorità doganali
Nel prosieguo sono sottolineati i criteri ed i
contenuti in base ai quali vengono individuate dalle Dogane le
merci sospettate di violare un diritto di
proprietà intellettuale.
Ovverosia quelle per le quali vi sono
ragionevoli motivi di ritenere che, nello Stato membro in cui sono state
trovate, sono a prima vista:
a) merci oggetto di un’azione che viola un diritto di proprietà intellettuale
in tale Stato membro;
b) dispositivi, prodotti o componenti principalmente progettati, prodotti o
adattati con la finalità di rendere possibile o di facilitare l’elusione di
qualsiasi tecnologia, dispositivo o componente che, durante il suo normale
funzionamento, impedisce o limita gli atti relativi a opere non autorizzati dal
titolare del diritto d’autore o di qualsiasi diritto connesso e che riguardano
un’azione che viola detti diritti in tale Stato membro;
c) qualsiasi stampo o matrice specificamente destinato o adattato alla
fabbricazione di merci che violano un diritto di proprietà intellettuale, se
tali stampi o matrici riguardano un’azione che viola un diritto di proprietà
intellettuale in tale Stato membro;
Il regolamento individua e classifica le persone
fisiche o giuridiche (potenziali vittime della contraffazione) ammesse ad
avviare, con apposita domanda di
protezione doganale alle autorità, un procedimento al fine di determinare se
un diritto di loro proprietà intellettuale è stato violato. Trattasi, nel caso
di una domanda a livello “nazionale”, fondamentalmente delle persone o entità
autorizzate dal titolare del diritto a proporre un’azione per determinare se il
diritto di proprietà intellettuale è stato violato, così’ come delle
associazioni nazionali rappresentanti i produttori di prodotti con indicazioni
geografiche.
Novità nell’intervento delle autorità
doganali
Fino al 31.12.2013, in caso venissero
intercettate spedizioni sospette in dogana, erano i titolari della proprietà
intellettuale violata che avevano presentata la domanda di protezione doganale a
dovere confermare l’esistenza e gli estremi della contraffazione sospettata, con
conseguente obbligo per le autorità doganali di fornire notizia di reato alla
Procura, e con avvio del conseguente iter giudiziario. E tutto ciò anche per le
“piccole spedizioni”.
Grazie all’art 23 del nuovo Regolamento 608,
invece,
le merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale
possono essere distrutte sotto controllo doganale senza che sia
necessario determinare se un diritto di proprietà intellettuale sia stato
violato a norma del diritto dello Stato membro in cui si trovano le merci, se
sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) il titolare della
domanda di protezione ha 1) confermato per iscritto alle autorità doganali,
entro dieci giorni lavorativi, o tre giorni lavorativi nel caso di merci
deperibili, dalla notifica della sospensione dello svincolo o del blocco delle
merci, di essere convinto che un diritto
di proprietà intellettuale è stato violato;
2)
confermato per iscritto il proprio
accordo alla distruzione delle merci, entro dieci giorni lavorativi, o tre
giorni lavorativi nel caso di merci deperibili, dalla notifica della sospensione
dello svincolo o del blocco delle merci;
b) il
dichiarante o il detentore (ovverosia il proprietario, lo spedizioniere o il destinatario)
delle merci hanno confermato per iscritto alle autorità doganali il
proprio accordo alla distruzione delle merci,
entro dieci giorni lavorativi, o
tre giorni lavorativi nel caso di
merci deperibili, dalla
notifica della sospensionedello svincolo o del blocco delle merci.
Clausola del silenzio-assenso.
E’ inoltre previsto che, se il dichiarante o il
detentore delle merci non hanno confermato il proprio accordo alla
distruzione delle merci né hanno notificato la propria opposizione a tale
distruzione alle autorità doganali entro i suddetti termini, le
autorità doganali possono ritenere che
gli stessi abbiano confermato il proprio accordo alla distruzione di tali merci.
Ne conseguono importanti vantaggi per le numerose
aziende del nostro Made in Italy
che possono ora tirare un respiro di sollievo, non dovendo più destinare
risorse umane e finanziarie al sostegno dei tanti iter processuali necessari a
contrastare la moltitudine dei
reati di contraffazione
connessi alla mole delle spedizioni dell’e-commerce di tipica provenienza
orientale.
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